Nel DL Energia, oltre al credito d’imposta per il consumo dei carburanti, sono presenti anche altre disposizioni a sostegno dei comparti agricolo e della pesca. L’articolo 19 concede la possibilità alle imprese attive nei predetti settori di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere, destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, procrastinando per un massimo di 25 anni i tempi residui di rimborso. La finalità della norma risiede nell’esigenza di fare fronte alla crisi di liquidità delle imprese, dovuta all’eccezzionale impennata dei costi dell’energia e delle materie prime già da metà 2021, cercando di garantire la continuità produttiva. Con la consapevolezza del legislatore dell’assenza di corrispondenza tra l’incremento dei costi di produzione e i prezzi di vendita, che restano stabili, con la conseguente contrazione dei margini di guadagno aziendale. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e aiuti de minimis relativa ai comparti in argomento, si potra richiedere di rinegoziare o ristrutturare i mutui anche fuendo delle garanzie dirette rilasciate da Ismea, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 102/2004, in modalità del tutto gratuita. In quest’ottica, la disposizione va letta a supporto del fondo di garanzia pubblica destinato ad agricoltura e pesca con un’azione di patrimonializzazione. Duole constatare, tuttavia, che i due interventi del decreto non sono a costo zero per il mondo agricolo. Infatti, parte della dotazione prevista per le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione, pari a 10 milioni di euro, e l’intera copertura dell’intervento di cui all’articolo 20 alloggiano nella riduzione dello stanziamento iniziale di 50 milioni, per il 2022, destinato al fondo mutualistico nazionale a copertura dei danni catastrofali derivanti da alluvioni, gelo-brina e siccità istituito dall’articolo 1, commi 515-519, della legge di Bilancio 2022.